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Approfondire previsioni della direttiva erano state anticipate dalle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2014 - c.d. Sblocca Italia -, con il quale, con particolare riferimento alle tematiche di cui trattasi, in sede di conversione del D.L n. 133/2014, è stato inserito con l’art. 6 ter, comma 2, l’art. 135 bis nell’ambito del Testo Unico sull’edilizia (DPR n. 380/2001). L’art. 135 bis del Testo Unico sull’edilizia sancisce l’obbligo – a partire dal 1° luglio 2015 - di prevedere, all’interno dei nuovi edifici o in caso di profonda ristrutturazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), un’infrastruttura fisica multiservizio passiva costituita da adeguati spazi istallativi e da impianti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Tale obbligo, con l’art. 8 del decreto legislativo n. 33/2016 è stato esteso a tutti gli edifici esistenti: qualora siano già dotati di un’infrastruttura fisica multiservizio, di cui diventano titolari, sono obbligati a fornire accesso agli operatori di rete che ne fanno richiesta secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Decreto Legislativo 33/2016: gli argomenti trattati nei 15 articoli – L’art. 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione. – L’art. 2 fornisce le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento. – L’art. 3 definisce le condizioni di accesso all’infrastruttura fisica esistente ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nello specifico indica quali aspetti del progetto per cui si richiede l’accesso devono essere precisati e come vanno gestite le ipotesi di rifiuto dell’accesso stesso. – L’art. 4 disciplina l’accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete e prevede che siano messe a disposizione attraverso il SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, attraverso il quale si procederà alla mappatura delle reti del suolo e del sottosuolo, in modo tale da garantire simmetria e sicurezza nell’accesso alle informazioni (e non solo) per tutti gli attori della filiera. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio decreto possa stabilire esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. – Gli artt. 5 e 6 dispongono il coordinamento delle opere di genio civile e l’accesso alle informazioni sulle infrastrutture in corso di realizzazione o programmate. – L’art. 7 semplifica ulteriormente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. – L’art. 8 stabilisce che i proprietari di edifici (o il condominio) hanno il diritto, e quando richiesto, l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo e prevede per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione il diritto di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di 8 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016 Conclusioni Le Norme di semplificazione e riduzione degli oneri finalizzate a favorire la realizzazione delle infrastrutture a larga banda si ritrovano nel nostro ordinamento - come detto - sin dal 2002, se non addirittura desumibili in via interpretativa dalla stessa Carta Costituzionale. Si sono succedute nel tempo in maniera consistente, anche se forse in modo destrutturato, determinandone di fatto una scarsa conoscenza ed applicazione. Per citare solo le più importanti, dopo aver introdotto con l’articolo 40 della legge 166/2002 l’obbligo di dotare le nuove costruzioni civili a sviluppo verticale di cavedi multiservizi per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari, l’art. 1 della legge n. 69/2009 ha previsto che i lavori necessari all’istallazione della fibra all’interno degli edifici sono da considerarsi innovazione condominiale necessaria ai sensi dell’art. 1120 c.c., per cui da approvarsi in sede di assemblea


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