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DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPE E DEL CONSIGLIO 2002/21/CE - 7 marzo 2002 Istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).  2002/19/CE - 7 marzo 2002 Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso).  2002/20/CE - 7 marzo 2002 Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).  2002/22/CE - 7 marzo 2002 Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).   DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 2002/77/CE - 16 settembre 2002 Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. (Testo rilevante ai fini del SEE, acronimo di Spazio Economico Europeo). accesso. In mancanza di un accordo sull’accesso, concede a ciascuna delle parti il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale di risoluzione delle controversie, cioè l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, introducendo così la figura dell’operatore condominiale. – L’art. 9 identifica l’organismo di risoluzione delle controversie. – L’art. 10 prevede la possibilità per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sede di risoluzione delle controversie, di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni amministrative pecuniarie. – L’art. 11 inserisce una disposizione di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. – L’art. 12 prevede che in caso di conflitto tra le disposizioni di recepimento delle direttive europee 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE U2e quelle di questo decreto legislativo prevalgano le prime. Inoltre, prevede che gli elementi di rete nonché le opere di infrastrutturazione per realizzare le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari e determinano rendita catastale. – L’art. 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria. – L’art. 14 le abrogazioni e l’art. 15 dispone l’entrata in vigore e l’efficacia delle disposizioni di cui sopra. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016 9 condominiale a maggioranza semplice. Pochi anni dopo, l’art. 14, comma 7, della legge n. 179/2012, nel definire gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, ha disciplinato l’accesso degli operatori di rete alle parti comuni degli edifici mentre, sotto il profilo degli impianti di antenna per la ricezione televisiva domestica, dal 2013 esiste l’obbligo di istallare impianti condominiali centralizzati d’antenna. Bisogna favorire la diffusione di edifici predisposti alla larga banda, ancorché non soggetti ad interventi di ristrutturazione e, quindi, non obbligati al rispetto delle disposizioni definite nel nuovo art. 135-bis Questa sfida va affrontata; soprattutto, è un’opportunità che va colta affinché possano essere attuati gli obiettivi della Agenda digitale europea e si affermi il modello Smart City, l’unico economicamente e socialmente sostenibile a fronte degli elevati tassi di urbanizzazione della popolazione europea e mondiale. La promozione del modello Smart City è stata identificata nel Piano Strategico per la banda ultralarga e nel Piano Strategico per la crescita digitale come una delle azioni attraverso cui accelerare la crescita del Paese. Entro il 2050 l’80% della popolazione europea vivrà in città per cui è necessario sin d’ora investire in soluzioni IoT, infrastrutture abilitanti e servizi innovativi, gli unici in grado di garantire ai cittadini una certa qualità di vita. L’importanza di tali investimenti emerge in maniera evidente anche da un recente sondaggio condotto a marzo 2016 nel Regno Unito, che ha evidenziato come per il 20% dei proprietari di immobili la larga banda sia prioritaria rispetto a qualsiasi altro tipo di servizio. Il medesimo sondaggio ha messo in luce come il 67% degli acquisti di un nuovo immobile non sia andato a buon fine a causa di un servizio di accesso a banda larga ritenuto di qualità scadente; non a caso il Governo britannico ha ritenuto necessario stipulare un accordo con l’HBF – Home Builders Federation per promuovere la fornitura dei servizi a larga banda negli edifici. Un’attività promozionale che appare indispensabile per far conoscere quello che nel nostro ordinamento è un obbligo dal luglio del 2015, per il superamento di un divario digitale non solo infrastrutturale, ma anche e soprattutto socio-culturale. Si ringrazia per il contributo la Dott.ssa Donatella Proto, Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico


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