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Approfondire Articolo 8 Infrastrutturazione fisica interna all’edificio ed accesso 12 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016 della tipologia dei manufatti e dei costi sopportati dalla proprietà per realizzare tali infrastrutture. In ogni caso le controversie verrebbero regolate (art. 9) dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). A fronte di una relativa semplicità di realizzazione di un’infrastruttura ai sensi dell’art. 135-bis negli edifici nuovi o sottoposti a determinate tipologie di interventi di manutenzione, appare più complesso l’adeguamento degli edifici esistenti non rientranti negli obblighi del 135-bis. In tali casi, l’art. 8 potrebbe costituire lo stimolo perché gli amministratori suggeriscano la realizzazione di un impianto in fibra ottica. Le peculiarità dei cavi in fibra, consentono di realizzare anche in questi edifici l’impianto con le caratteristiche descritte nella Guida CEI 306-22 sfruttando ogni possibile tracciato presente all’interno dell’edificio, in grado di ospitare i cavi in fibra. Si tratta di realizzare una infrastruttura costituita da un CSOE (Centro Servizi Ottici di Edificio) dove si attestano tanti cavi multi fibra quante sono le unità immobiliari dell’edificio. All’interno di ciascuna unità immobiliare dovrà essere posizionata una STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento). La Guida raccomanda l’uso di cavi con almeno quattro fibre monomodali, meglio se le fibre sono otto. Almeno due fibre per unità immobiliare terminate con connettori ottici di tipo SC/APC. I percorsi possono essere: – i tubi che partendo dal locale contatori elettrici alla base dell’edificio e arrivano in ciascuna unità immobiliare; – le colonne dismesse che venivano utilizzate per lo scarico delle immondizie con sportelli in ogni pianerottolo delle scale; – i tubi dell’impianto telefonico; – i tubi dell’impianto d’antenna; Oltre all’infrastruttura interna dovranno essere assicurati gli accessi dal suolo pubblico al punto dove sarà posizionato il CSOE. Da non sottovalutare la possibilità di utilizzare cavi ottici sfilabili al piano, così come la possibilità di posizionare il CSOE nella parte alta dell’edificio. In ogni caso dovrà essere assicurato l’accesso per le fibre di più operatori fino al CSOE dove gli stessi operatori potranno posizionare il Ripartitore Ottico di Edificio. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. omissis. Commento Il comma 1 di questo articolo è interessante perché afferma il diritto dei proprietari o dell’amministratore per conto dei proprietari, nel caso di condominio costituito in base alla legge, di fissare delle condizioni (pur non potendo rifiutare le richieste ragionevoli anche con riguardo al prezzo) per l’utilizzo della infrastruttura fisica interna all’edificio e dell’accesso. Vengono considerate le due possibili situazioni: 1. edifici dotati di infrastruttura e accesso perché obbligati ai sensi dell’art. 135-bis e quindi con le caratteristiche desumibili dalla Guide CEI 306-2, 64-100/1,2,3 e sintetizzate nella nuova Guida Tecnica CEI 306-22. 2. edifici esistenti che si sono dotati di un impianto in fibra ottica aventi caratteristiche di “infrastruttura multiservizio in fibra ottica” e di un accesso all’edificio ai sensi dell’art. 135-bis nonostante non fossero obbligati. In entrambi i casi, possono richiedere un ‘equo compenso’ agli operatori che volessero utilizzare tale infrastruttura e tale accesso. Compenso che dovrà essere proporzionato in funzione


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