Page 13

SI_TV0116_digitale

Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato e Membro segretario SC 100D del CEI Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016 13 Articolo 12 Disposizioni di coordinamento Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto. Commento Il comma 1 di questo articolo risulta importante perché afferma che le disposizioni del nuovo decreto non potranno essere applicate se dovessero risultare in contrasto con le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03) cioè la legge che attua le diverse direttive europee. Tra gli aspetti che potrebbero risultare in contrasto vi è il diritto d’antenna: es-1. nel caso in cui un condomino dovesse avere esigenze di ricezione particolari, non gli potrà essere negato il diritto di ricorrere a soluzioni impiantistiche specifiche per soddisfare tale esigenza. Non potranno determinarsi discriminazioni tra utenti, tra segnali e/o servizi disponibili, tra operatori. In sintesi, dovrà in ogni caso essere assicurato il diritto inderogabile di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica. Indispensabile separare i costi di assistenza muraria da quelli dell’impianto Un aspetto che ancora oggi condiziona la realizzazione di una predisposizione efficace, è il criterio di calcolo dei costi definiti “assistenza muraria”. Cioè il costo richiesto per il lavoro del muratore che deve realizzare le tracce sul muro per la posa dei tubi e delle scatole e la successiva muratura delle stesse. Tali lavori vengono calcolati in percentuale sul valore dell’impianto che sarà installato. E’ opportuno calcolare il costo sulla base delle ore dedicate per realizzare le tracce e la successiva muratura dei tubi e delle scatole. L’utilità della predisposizione anche per l’impianto elettrico L’obbligo di predisposizione dell’impianto di comunicazione elettronica sarebbe opportuno venisse esteso anche all’impianto elettrico; due gli obiettivi: abbattere le barriere architettoniche e rendere scalabile nel tempo il livello dell’impianto elettrico definito dalla Norma CEI 64-8. Abbattere le barriere architettoniche Le disposizioni finalizzate a garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità sono presenti nella Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e nel suo decreto applicativo DM 236 del 14 giugno 1989. Un’adeguata predisposizione all’automazione domestica consente soluzioni tecnologiche in grado di rendere l’ambiente di casa “completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale” con “esecuzioni differite nel tempo a costi contenuti” come previsto da questa Legge. Scalabilità livello impianto scelto La Norma CEI 64-8 costituisce il riferimento fondamentale per la realizzazione di impianti elettrici, definendo tre livelli che possono essere scelti dal committente e che determinano una diversa valutazione dell’immobile. Spesso, per motivi economici, il committente opta per il livello 1, quello minimo. Invece, un’adeguata predisposizione di scatole e tubi in aggiunta all’impianto base, consentirebbe di implementare nel tempo l’impianto facendo scattare la classificazione ai livelli superiori, determinando così una maggiore valutazione dell’immobile.


SI_TV0116_digitale
To see the actual publication please follow the link above