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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016 11 Alcuni commi dell’articolo 2 Procedendo nell’analisi del D.Lgs. 33/2016 focalizzando l’attenzione sulle disposizioni che riguardano gli edifici, troviamo le definizioni presenti nell’art. 2 dove il legislatore richiama anche le definizioni presenti nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Comma 1, lettera a), Rete pubblica di comunicazioni Una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti. Commento La definizione esaustiva di quali possano essere le reti di comunicazione elettronica si trova nel D.Lgs. 259/03, qui viene affermato che è “rete pubblica di comunicazioni” ciò che supporta il trasferimento di informazioni relative a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Si può dedurre che le informazioni scambiate tra apparati elettronici dedicati alla gestione di impianti elettrici interni ad una unità immobiliare (impianti domotici) possono essere esclusi da tale definizione. Comma 1, lettera d), Infrastruttura fisica Tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto. Commento Questa definizione risulta fondamentale per comprendere di cosa vuole occuparsi la legge, cioè vuole occuparsi proprio degli spazi installativi destinati ad ospitare vari mezzi trasmissivi che costituiscono una “rete” senza che diventino elemento attivo della rete. In pratica esclude (come afferma nell’ultimo periodo del comma in esame) i cavi compresa la fibra inattiva poiché con l’allacciamento degli apparati diventerebbero ‘elemento attivo’ della rete. Comma 1, lettera i), Infrastruttura fisica interna all’edificio L’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. Commento Questa è l’estensione della definizione ‘infrastruttura fisica’ perché amplia le possibilità di condivisione delle infrastrutture già realizzate negli edifici ancorché non soggetti ad interventi di ristrutturazioni e quindi non obbligati all’applicazione delle nuove disposizioni del DPR 380/01. Comma 1, lettera l), Infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità L’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; Commento L’infrastruttura presente deve poter ospitare elementi (spazi installativi adeguati ad ospitare mezzi trasmissivi ed eventuali apparati di distribuzione interna all’edificio) oppure -in alternativa- strutture adeguate per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità come ad esempio la presenza di un impianto in fibra ottica con le caratteristiche descritte nella Guida CEI 306-22. Ne deriva che un edificio potrà definirsi “predisposto” per l’alta velocità, sia quando dotato di soli spazi installativi, sia nel caso di edificio esistente dove sia stato possibile installare un impianto multi servizio in fibra ottica aperto ad ogni tipologia di servizio di comunicazione elettronica. Comma 1, lettera m), Punto di accesso Punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità. Commento Il punto di accesso deve avere caratteristiche tali da assicurare anche il passaggio del personale per gli interventi di manutenzione e/o integrazione, oltre al transito dei mezzi trasmissivi che consentano la connessione tra il punto di consegna di un servizio (tipicamente sul limitare della proprietà o alla base dell’edificio) e l’infrastruttura interna all’edificio attraverso la quale il servizio arriva in casa dell’utente che lo ha richiesto. Servizio che potrà arrivare sia dal sottosuolo, sia via etere attraverso antenne poste sul tetto dell’edificio (quindi un accesso sia per il personale che interviene per manutenzione e/o integrazioni sulla parte aerea, sia per i cavi che dalle antenne devono arrivare agli apparati di distribuzione dei segnali).


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