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Sicurezza sul lavoro 2. Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice; 3. La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 4. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 5. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 6. L’esito del rapporto di valutazione del rumore; 7. L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 8. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 9. L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 26 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014 10. La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Essere a conoscenza di queste informazioni, tramutarle e trasferirle in un documento scritto, compongono quindi il nostro POS. Il ruolo dei consulenti sulla sicurezza sul lavoro Spesso ci si affida a consulenti esperti per la redazione di un documento che, ripetiamo, rimane un obbligo del datore di lavoro e, come tale, è a sua totale responsabilità. Il ruolo del consulente sulla sicurezza sul lavoro, che sia interno o esterno all’azienda, spesso può rivelarsi importante, sempre che faccia la valutazione puntuale per ogni singolo caso specifico, che sia competente in materia, curi realmente gli interessi dell’azienda, aiutando il datore di lavoro nella individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione, e riuscendo a determinare gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale da applicare al caso. Articolo 89, comma 1, lettera h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV; Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Cosa dice la Legge


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