Page 27

SI_AV0414_rivista x iPad

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014 27 Le sanzioni Come sempre, non rispettare la legge può compromettere il corretto svolgimento della attività. Per completezza d’informazione, è doveroso porre l’accento anche su quelle che potrebbero essere le sanzioni nel caso un cui si è sprovvisti del Piano Operativo di Sicurezza. Pertanto, ci sembra doveroso riportare, suddiviso per punti, uno schema di quelle che possono essere le sanzioni previste dalla legge per la mancanza del POS. L’elenco dei possibili provvedimenti, però, non deve essere visto come spauracchio, ma è proposto semplicemente per far capire come sia possibile evitare sanzioni importanti con gesti semplici e tutto sommato poco costosi, come quelli della redazione di un semplice POS. Eccole, dunque, le sanzioni per i datori di lavoro che non redigono il piano operativo di sicurezza. Art. 96, co. 1, lett. g): – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro Art. 159, co. 1; – se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro Art. 159, co. 1; – se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro Art. 159, co. 1. Cosa si intende con la parola “Cantiere”? È importante specificare cosa intende la legge quando fa appella a questo termine: il cantiere. Si è parlato di cantieri temporanei o mobili. Ma cosa si intende appunto per “cantiere”? Capire con esattezza quando si configura un cantiere, durante lo svolgimento di un’attività lavorativa, è un aspetto che non va assolutamente trascurato. Ed è sempre la stessa legge a suggerirci la spiegazione. A tal proposito, infatti, riportiamo la sua definizione, come prevista all’Articolo 89, comma 1, lettera a) – Cantiere temporaneo o mobile, denominato semplicemente “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato qui di seguito: * Costruzione * Manutenzione * Riparazione * Demolizione * Conservazione * Risanamento * Ristrutturazione o equipaggiamento, * Trasformazione * Rinnovamento o lo smantellamento – di opere fisse, permanenti o temporanee, in: * muratura * cemento armato * metallo * legno * altri materiali comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, considerati lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio, di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Si ringrazia per il contributo l’Ingegnere Giuseppe Ermocida info@istitutosicurezza.it www. istitutosicurezza.it Tel. 393 6051673 Il Piano Operativo di Sicurezza, a carico di tutti i datori di lavoro, se ben redatto rende consapevoli tutti gli operatori del cantiere delle misure di sicurezza da adottare.


SI_AV0414_rivista x iPad
To see the actual publication please follow the link above