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Approfondire dimensione di una videocamera era immensamente superiore a quella che si potrebbe avere oggi, ma tuttavia si può affermare che i capisaldi fondamentali introdotti a suo tempo sono rimasti validi e non si vede al momento la particolare necessità di intervenire a livello comunitario per modificare l’alto il quadro normativo vigente. In questo senso è stata certamente una scelta molto lungimirante quella di imporre nella direttiva la creazione in ogni Paese europeo di Autorità indipendenti con funzioni di controllo e regolamentari, l’Italia ha così istituito con una Legge del 1996 il cosiddetto Garante della Privacy: un organismo nominato dal Parlamento che svolge numerosi compiti tra i quali quello di predisporre misure regolamentari sui temi di propria competenza. La prima indagine Dopo un primo periodo istitutivo e di rodaggio il Garante ha iniziato ad incidere in maniera significativa sullo scenario normativo della materia. Nel Luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia e nel Novembre dello stesso anno il Garante ha emanato alcune linee guida mirate a garantire che l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone. La materia è stata poi ulteriormente disciplinata nel 2004 e nel 2010, anno al quale risale il più recente regolamento della Autorità. In particolare questo ultimo documento contiene prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi. Una speciale attenzione è stata dedicata alle garanzie dei soggetti che transitano in aree videosorvegliate e che hanno il diritto di sapere se vi sono 32 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014 telecamere attive (sono ad esempio sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica). Inoltre, sono stati prescritti limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in talune circostanze (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, altri casi particolari). Il decalogo del Garante Come si vedrà scorrendo il decalogo predisposto dal Garante, vi sono indicazioni molto stringenti alle quali è indispensabile attenersi per evitare sanzioni che possono essere anche salate. In questa sede non potremo soffermarci a commentare in dettaglio gli adempimenti, ma giova segnalare che per esperienza è facilmente riscontrabile come alcune disposizioni vengano piuttosto frequentemente disattese. Ricordiamo che il mancato rispetto delle norme porterebbero a notevoli problemi non solo nel caso di controlli mirati, ma anche qualora questi riscontri dovessero essere casuali o derivanti da situazioni collaterali. Immaginiamo ad esempio il caso nel quale, a seguito di una indagine penale per un fatto avvenuto nella zona gli inquirenti si rivolgano a tutti i proprietari di sistemi di videosorveglianza; certamente nell’immediato potrebbe essere un vantaggio per le Forze dell’Ordine avvalersi di riprese effettuate in maniera non corretta (o conservate per un tempo superiore al consentito), ma questo non esonererebbe gli operatori dal mettere a verbale la illegalità dell’impianto. Saremmo quindi nel parziale paradosso per avere, sia pure irregolarmente, consentito di scoprire l’autore di un reato! È necessario quindi fare molta attenzione e ricordare sempre che il principio che sta alla base della direttiva e dei provvedimenti nazionali che la completano è quello della proporzione tra mezzi usati e finalità per le quali si fa ricorso a sistemi di videosorveglianza. A cura di Davide Rossi, Avvocato davide.rossi@rossilawfirm.eu


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