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AL SERVIZIO DEI LETTORI Rispondiamo alle vostre domande La redazione e l’Avvocato Davide Rossi invita i lettori ad inviare quesiti su temi specifici ai quali daremo risposta direttamente selezionando alcuni casi emblematici da pubblicare sulle pagine della rivista per poter condividere queste esperienze ed identificare, ove possibile, alcune linee interpretative uniformi su temi che potrebbero essere controversi. Scrivete a: info@sistemi-integrati.net davide.rossi@rossilawfirm.eu oppure inviare lettere (qualora vi siano allegati di verbali, fotocopie o altro) all’indirizzo di Studio: Avv. Davide Giulio Rossi Via Senofonte 4/A 20145 Milano Davide Rossi della videosorveglianza” fissati dal Garante della privacy Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014 31 rispetto dei diritti di riservatezza dei cittadini. Questa premura, si badi bene, non discende solo dalla necessità di garantire un generico diritto ma anche dalla giusta preoccupazione di prevenire utilizzazioni distorte delle informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza; pensiamo, ad esempio, ai ricatti dei quali potrebbe venire fatta oggetto una qualsiasi persona filmata con regolarità quando passa in una strada o entra in uno specifico portone. Tutto un altro tema poi è quello delle riprese effettuate sui luoghi di lavoro, ma tratteremo questo specifico e complesso argomento in un prossimo numero di Sistemi Integrati. Il documento fondamentale Dal punto di vista normativo, il documento fondamentale dal quale discendono sia le leggi Italiane sia tutti i successivi provvedimenti e disposizioni regolamentari è la Direttiva 46 del 1995. Parliamo di un testo che ha ormai 20 anni e che è stato concepito in una epoca nella quale Internet era ancora agli albori e la 6. i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l’angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa; 7. va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia; 8. vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l’accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia; 9. i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi; 10. le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l’apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni. Il Garante, nell’emanare questo decalogo ha anche ritenuto importante precisare che le indicazioni fornite non riguardano gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell’accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali. Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.


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