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Sicurezza sul lavoro sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza”. Entrando maggiormente nello specifico, vediamo cosa ha studiato e prodotto la norma: fa riferimento al fatto che tutte le vie e le uscite di emergenza devono essere libere al passaggio in modo che il raggiungimento del luogo sicuro possa avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti, nei casi come l’incendo, anche pochi secondi sono fondamentali per non diventare preda del panico e quindi di fumo e fiamme. Avere a disposizione vie sgombre, per esempio, da scatoloni (spesso presenti in azienda) oppure sedie, tavoli e quant’altro (come molte volte verificato anche nelle stesse scuole dei nostri figli) significa avere la vita salva. Molte volte basterebbe veramente poco. Pertanto, bisogna sempre ricordarsi che ogni posto di lavoro deve poter essere evacuato rapidamente e in sicurezza. Logicamente la quantità di vie di emergenza da prevedere, come distribuirle e la loro grandezza, devono essere proporzionate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. A queste considerazioni, poi, vanno associati altri aspetti, di importanza fondamentale: – le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili nel verso dell’esodo, 28 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014 – le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da specifica segnaletica collocata in luoghi appropriati, – le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico. Misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio Riportiamo un estratto dell’allegato III del DM 10 marzo 1998: Nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischi o di incendio medio o basso; b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: – 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato, – 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio, – 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso; d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: – 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato – 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio – 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso; f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà


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