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Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014 27 Stabilità, solidità, pulizia Un primo elemento importante da considerare negli ambienti di lavoro è la stabilità e la solidità dell’edificio. Naturalmente, deve essere solido in proporzione al tipo di impiego ed alle caratteristiche dell’ambiente, rispettando un carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai nelle zone di deposito. Un secondo aspetto riguarda la pulizia degli ambienti. Il datore di lavoro, infatti, deve provvedere affinché i locali di lavoro siano sempre puliti, facendo eseguire la pulizia, nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, evitando di favorire l’accumulo di immondizie o di rifiuti. Cubatura e superficie Altro aspetto di particolare rilievo riguarda l’altezza degli ambienti di lavoro, la cubatura e la superficie. In tal caso riportiamo testualmente quanto previsto dall’allegato IV punto 1.2 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81: “I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore; 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. 1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere”. Da non trascurare, infine, i requisiti relativi a pavimenti, muri, soffitti, finestre. La normativa prevede che i muri siano provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, che le finestre siano in numero tale per garantire un rapido ricambio d’aria, i pavimenti siano fissi ed antisdrucciolevoli, le pareti completamente vetrate devono essere opportunamente segnalate. Vie e uscite di emergenza Innanzitutto vediamo come viene definita dalla normativa la via di emergenza, intesa come “percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo (detto luogo sicuro) nel quale le persone


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