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Sicurezza DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE Lavoro su scale portatili d’appoggio L a scala portatile è senza dubbio uno degli strumenti più utilizzati da un installatore nel proprio lavoro quotidiano. E rappresenta, purtroppo, anche un potenziale rischio d’infortunio quando non viene utilizzata correttamente. Vediamo cosa dice la legge. Ogni furgone in dotazione ad un installatore trasporta, spesso sul tetto, la scala per accedere alla superficie dove l’antenna o la parabola è installata o lo deve essere. La scala viene utilizzata spesso, per le azioni più diverse, ma non sempre nel pieno rispetto della legge. Tutto ciò comporta fattori di rischio elevati, che possono degenerare in infortuni, a volte anche gravi. Quando un installatore utilizza la scala come un lavoro in quota, pratica una tipologia di lavoro regolamentata dalla legge. Ecco quali sono i riferimenti. Il Decreto Legge 81/2008 (Testo Unico) all’Art. 107 (Definizioni) recita: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”. Art.111 - Obblighi del Datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, dice: “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure…”. 58 Sistemi Integrati - TAvu dDiiog/iVtaidlee oV oVloulmume e2 2- -2 0200912 Sistemi alternativi, altezza non superiore ai 2 metri Esiste però una possibilità prevista dal comma 3, dell’Art. 111 del Decreto Legge 81/2008 (Testo Unico): “Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego, oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”. A questo proposito, la Regione Lombardia ha emanato il Decreto 7738 del 17/08/2011, in cui viene prevista l’adozione di sistemi alternativi per cui: “Se si opera ad una altezza superiore a 2m, utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro”. L’imbracatura La definizione di Dispositivo di tenuta del corpo è la seguente: “Comunemente detto imbracatura, è uno degli elementi di un sistema costituito da più elementi, ed ha la funzione di contenere il corpo dell’utilizzatore. Esistono vari tipi di dispositivi di tenuta del corpo, ognuno con funzioni precise Kit imbracatura per L’operatore, raggiunta la postazione di lavoro sulla scala si vincola ad essa facendo passare i cordini attorno ai montanti e agganciandone entrambe le estremità alle asole del punto di ancoraggio dell’imbracatura. I cordini, sempre in tensione, mantengono l’operatore all’interno dei montanti anche con uno sapostamento laterale.


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