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Approfondire La videoanalisi permette di analizzare dove le persone si muovono nell’ambiente e quali sono le aree a più elevata pedonabilità. Nella foto, un esempio dell’applicazione di Panasonic: la colorazione degrada in base alla densità: dalla rossa (alta densità), alla blu (bassa densità). 16 Sono esclusi quei trattamenti per i quali il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti e la fattispecie concreta corrisponda integralmente a quella del trattamento approvato dal provvedimento. Il Punto 3.2.1 del Provvedimento sulla Videosorveglianza specifica: “I trattamenti … nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati … come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L’uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l’interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2016 medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. ... Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice)”. Obbligo di informativa Tutti gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere a una zona videosorvegliata. A tal fine, Il Garante ha fornito un modello semplificato di informativa minima, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, che deve essere posizionato prima del raggio d’azione della telecamera. Il Garante non specifica il numero, il posizionamento o le dimensioni dei cartelli, ma detta alcuni principi da rispettare: • Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da risultare chiaramente visibile. In caso di funzionamento notturno dell’impianto di videosorveglianza occorrerà illuminare opportunamente il cartello-informativa; • Nel caso in cui l’area videosorvegliata sia estesa o siano impiegate più telecamere, si dovrà valutare l’opportunità di mettere più cartelli;


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