Page 15

SI_AV0416_digitale

vigente normativa privacy. Tutti gli adempimenti a carico delle aziende che intendono implementare un impianto di videosorveglianza sono indicati nei paragrafi che seguono. Verifica preliminare È necessario sottoporre il trattamento di dati alla verifica preliminare dell’Autorità Garante, (art. 17 del D.lgs. 196/03), tutte le volte in cui si ravvisino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. In relazione a ciò, il Garante ha individuato espressamente i seguenti casi: • I sistemi di raccolta delle immagini associati a • I sistemi dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima; • I sistemi c.d. “intelligenti”, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli; • I sistemi integrati che non rientrino tra quelli individuati nel punto 4.6. del provvedimento; • I sistemi per i quali si ritenga debbano essere previsti tempi di conservazione dei dati maggiori di sette giorni, a meno che non vi sia una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; • I sistemi che prevedano trattamenti che abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel provvedimento 8 aprile 2010 non sono integralmente applicabili. Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2016 15 Il testo continua disponendo che “le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Quali sono gli ambiti applicativi legittimi Per quanto concerne il tema della videosorveglianza con il Jobs Act cambiano alcuni elementi importanti. Innanzitutto viene abrogato il divieto di utilizzare strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. Tali strumenti, infatti, possono essere impiegati per esigenze organizzative e produttive nonché, importante elemento di novità, per finalità di tutela del patrimonio aziendale. Permane l’obbligo in capo alle imprese di subordinare l’installazione di tali strumenti alla stipula di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali. Inoltre, in caso di imprese con unità produttive dislocate sul territorio nazionale vi è la possibilità di siglare un accordo per l’installazione degli impianti direttamente con le organizzazioni sindacali nazionali. In caso di mancato accordo, l’installazione è ammessa previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella nuova formulazione dell’articolo, inoltre, non è più prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’ispettorato del lavoro in merito all’installazione e all’utilizzo degli impianti. Il Jobs Act, infine, dà la possibilità al datore di lavoro di utilizzare le informazioni raccolte tramite la videosorveglianza per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia stata data adeguata informativa al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto della dati biometrici; Panasonic ha sviluppato una soluzione di masking basata su MOR, Moving Object Removal. È disponibile sia come tecnologia integrata nella telecamere che sotto forma di software per PC, per monitorare gli spazi videosorvegliati proteggendo nel contempo la privacy delle persone.


SI_AV0416_digitale
To see the actual publication please follow the link above