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Approfondire La disciplina del trattamento dei dati personali effettuato con Provvedimento a carattere generale, 8 aprile 2010, del Garante per la protezione dei dati personali. Per implementare i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, oltre che alla normativa privacy e al provvedimento del Garante (8 aprile 2010) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, si deve far riferimento anche alla legge n° 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e, in particolare, all’articolo 4. Questo articolo è stato oggetto di recenti modifiche a seguito dell’introduzione del Jobs Act. La legge che ha delegato il governo Renzi ad apportare le riforme nel mondo del lavoro, attraverso una serie di decreti attuativi su diversi ambiti, riguarda infatti il tema della privacy rispetto all’uso, da parte delle aziende, di alcune tecnologie adottate per esigenze organizzative e produttive ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Nel Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in merito alle “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, all’articolo 23, a modifica dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, si legge: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in 14 VIDEOSORVEGLIANZA Identificazione, protezione e privacy: le nuove regole i sistemi di videosorveglianza è contenuta principalmente nel Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2016 diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.


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