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Sistemi Integrati TV Digitale 01 2012

Norme e Guide Tecniche Tabella 5. La legislazione per il settore impianti di comunicazione D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 art. 3 (art. 3, comma 1) Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 40 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2012 Garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 art. 91 (art. 91, comma 2) Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Garantire modalità installative per assicurare il diritto d’antenna. Di fatto costituiscono una limitazione legale della proprietà D.Lgs.1 agosto 2003 n. 259 art. 209 (art. 209, commi 1 e 4) 1. I proprietari d’immobili o di porzioni d’immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso, destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. L’articolo fornisce indicazioni di principio per l’Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. Inoltre rimanda al decreto DM 11-11- 2005 per le indicazioni di come devono essere realizzati tali impianti. DM 11-11-2005 art. 1 (art. 1) Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Favorire la diffusione centralizzata; resta valido il criterio del ‘diritto d’antenna’ per il singolo che nel centralizzato non trova soddisfatte le esigenze. DM 11-11-2005 art. 4 (art. 4, commi 1 e 2) 1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari. 2. L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. Impianti che non presentino casi di discriminazione tra le prese utente e neppure tra i segnali primari. DM 11-11-2005 art. 6 (art. 6, commi 1 e 2) 1. L’impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto. 2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali e, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati. Impianti da realizzare applicando direttive Europee, Norme CENELEC e CEI. DM 11-11-2005 art. 7 (art. 7) L’installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti. Individuazione dei segnali primari da distribuire. Legge 3 maggio 2004 n. 112 art. 4 (art. 4, comma 1, lettera a) La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni. Garanzia dell’utente all’accesso secondo criteri di non discriminazione. Legge 1 agosto 2002 n. 166 art. 40 (art. 40) 1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria …. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari. Obbligo predisposizione, negli edifici a sviluppo verticale, di cavedi o cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari. Legge 31 luglio 1997 n. 249 art. 3 (art. 3, comma 13) “A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. … i comuni emanano un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici”. Salvaguardia aspetti paesaggistici.


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