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Sistemi Integrati TV Digitale 01 2012

Norme e Guide Tecniche Le installazioni, nel rispetto della legge C ome realizzare le installazioni a Regola d’Arte, nel rispetto della Normativa vigente? L’articolo passa in rassegna le tipologie d’impianto, le norme da rispettare e le Guide CEI utili allo scopo. Gli impianti di comunicazione considerati in questo articolo riguardano la ricezione di servizi di radiodiffusione e di comunicazione elettronica nelle abitazioni civili, ossia impianti di ricezione televisiva, impianti telefonici e dati per uso domestico. Nello specifico questa categoria comprende gli impianti centralizzati d’antenna, sia terrestre MATV (Master Antenna Television) sia satellitare SMATV (Satellite Master Antenna Television) e quelli elettronici dotati di “componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati” (cfr.DM37/08, Art.2, comma 1, lettera f). Questi ultimi, per maggior chiarezza, sono impianti di comunicazione elettronica definiti dal DM 37/08 ex 46/90 come dotati di “componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei Tabella 1. La Regola d’Arte, sicurezza e funzionalità 36 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2012 segnali e dei dati”, che nel terziario sono meglio conosciuti come impianti di cablaggio strutturato. Soluzioni d’impianto che hanno mandato in pensione i vecchi ‘impianti telefonici interni’, una tipologia questa ormai superata, soggetti a regole arcaiche, e quindi da dimenticare. La Regola dell’Arte La legge 1° marzo 1968, n. 186 impone l’obbligo di realizzare gli impianti elettrici ed elettronici a ‘regola d’arte’. Il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (che ha sostituito la legge 46/90, abrogata ad eccezione degli articoli 8, 14, 16 come disposto dal comma 1, art. 3, del D.L. 300/06 convertito nella Legge 26 febbraio 2007, n. 17 ) ha ribadito lo stesso concetto di ‘regola d’arte’ estendendolo a tutti gli impianti IMPIANTI DI COMUNICAZIONE Imposizione della regola d’arte LEGGE 1 marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a Regola d’Arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a Regola d’Arte. Imposizione della regola d’arte per garantire la sicurezza e la funzionalità DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia d’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici. Art. 6, comma 1 Le imprese realizzano gli impianti secondo la Regola dell’Arte, in conformità alla Normativa Vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla Normativa Vigente e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione, appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.


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