Page 48

SI_AV0213_iPad

Sicurezza sul lavoro Sanzioni amministrative o ammende Un aspetto da non sottovalutare, in materia di sorveglianza sanitaria, sono le sanzioni per inadempienze previste nel Decreto Legislativo 81/2008. La violazione può far scattare le sanzioni sia per il datore di lavoro che per il medico competente. Quest’ultimo, qualora violasse l’articolo 25 del DL 81/08, potrebbe andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 200 € 48 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2013 ad un massimo di 4.000 € a seconda della gravità della negligenza. Ben più di rilievo sono le sanzioni relative alle inadempienze del datore di lavoro o dirigente, che può incorrere in pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €. Il caso più ricorrente, in questi casi, riguarda proprio la decisione di non far effettuare la visita medica obbligatoria ad un proprio dipendente, violazione che può comportare una ammenda fino a 4.000 €. La cartella sanitaria La sorveglianza sanitaria può essere svolta esclusivamente dal medico competente che possegga i requisiti e i titoli specifici per svolgere tali funzioni. L’intero controllo sanitario, che prevede esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, ha un costo che è a totale carico del datore di lavoro. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio custodita sotto la responsabilità del medico competente; la cartella, predisposta su formato cartaceo o informatizzato, deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente, il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati. Alcol test e drug test Nei casi previsti dall’ordinamento, le visite sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. È assolutamente obbligatorio, infatti, sottoporre ad alcol test i dipendenti che eseguono lavori in altezza, così come eseguire il drug test per coloro che si mettono alla guida utilizzando mezzi aziendali. Non solo, a tal proposito ad esempio, l’Articolo 111 del D.L. 81/08 si obbliga chiaramente che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”. Ricordiamo che il lavoro in quota è considerato per attività svolte a partire da un’altezza superiore ai 2 metri. Si ringrazia per il contributo L’Ing. Giuseppe Ermocida info@istitutosicurezza.it www.istitutosicurezza.it Tel. 393 6051673 Art. 25: Obblighi del medico competente Riportiamo di seguito parte dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo ai compiti del medico competente, dal quale si evincono aspetti importanti di tutela del lavoratore e datore di lavoro. Il medico competente – Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. – Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. – Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso. – Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto. – Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono – Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria.


SI_AV0213_iPad
To see the actual publication please follow the link above