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Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2013 47 solo un dipendente all’attivo. Naturalmente, va da sé che il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, può modificare la frequenza della periodicità in funzione della valutazione del rischio; allo stesso modo, l’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. Dal medico: quando e perché In merito all’obbligatorietà delle visite mediche, dunque, come già detto, il Decreto Legislativo 81/2008 parla chiaro. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i casi che inducono il datore di lavoro a sottoporre il proprio dipendente a regolare sorveglianza sanitaria: a) Visita medica preventiva, che viene effettuata prima che si perfezioni l’assunzione del dipendente, allo scopo di verificare l’idoneità alla mansione con la quale sarà assunto constatando che non ci siano controindicazioni. b) Visita medica periodica, solitamente con frequenza annuale, per controllare lo stato di salute di ogni dipendente aziendale. c) Visita medica su richiesta del lavoratore, da concordare con il medico competente, qualora il lavoratore avesse necessità o avvertisse eventuali peggioramenti di salute causati dalla mansione lavorativa. d) Visita medica in occasione del cambio della mansione, da ritenersi obbligatoria per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione specifica. e) Visita medica alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa vigente. Visite mediche facoltative Non tutti sanno che è previsto un caso nel quale le visite mediche non sono obbligatorie ma facoltative, ed è relativo all’impresa di tipo familiare. I componenti di un’azienda familiare, infatti, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, il che significa che possono decidere o meno di essere sottoposti a tale osservazione. Tale intenzione, però, deve essere comunque ben specificata in un semplice documento, da esibire in caso di visita ispettiva, nel quale i lavoratori sottoscrivono la volontà di astensione dalla sorveglianza sanitaria. Va da sé, che tale Cosa dice la legge Impresa a conduzione familiare Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi: 1) I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2) I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. documento ha ragione di validità solo se affiancato dai documenti del’impresa dai quali si evince che l’impresa costituita è di tipo familiare. (Vedi apposito Box relativo all’impresa a conduzione familiare) È anche il caso però di dire che la sorveglianza sanitaria ha uno scopo ben preciso e rinunciare potrebbe non essere sempre la scelta migliore. Infatti il fine delle visite mediche è quello di verificare le condizioni di salute correlate ai rischi per la mansione svolta. Quindi in funzione dell’attività che si svolge il medico competente esprime il suo giudizio di idoneità alla mansione stessa. Ne consegue che un controllo sanitario potrebbe essere opportuno per tenere sotto controllo la propria salute.


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