007

SI_TV0314_rivista_web_ipad

Articolo 6-ter. Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica Comma 2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto l’Art. 135-bis. - Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici. Ecco il testo: 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica, con terminazione fissa o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete; 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014 7 Infrastruttura fisica multiservizio passiva Stiamo parlando della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 13 “recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (GU Serie Generale n.262 del 11-11- 2014 - Supplemento Ordinario n. 85) entrata in vigore il 12/11/2014. Il comma 2 dell’articolo 6-ter La parte che interessa in modo particolare l’interno degli edifici, è il comma 2, dell’articolo 6-ter, che modifica il DPR 380/01, introducendo il nuovo articolo 135-bis stabilendo le Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici. Gli edifici dovranno essere dotati di: – spazi installativi: cavedi, cavidotti, scatole e tubi per rendere agevole le installazioni di impianti di comunicazione elettronica, cioè servizi a larga banda disponibili sui diversi mezzi trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibra ottica, antenne terrestri, satellitari, ecc. – predisposizioni in fibra ottica, cioè una infrastruttura passiva costituita da un apparato disposto in un punto di accesso all’edificio e dotato di connettori collegati alle fibre ottiche. Trattandosi di predisposizione, le fibre ottiche potranno essere più di una per ogni unità immobiliare, assicurando in tal modo l’accesso a diversi servizi. – punto di accesso: costituito da uno spazio fisico o un locale tecnico dove possono trovare posto i dispositivi, anche di diversi operatori, necessari per le gestione dei segnali (sui diversi mezzi trasmissivi) che dovranno essere distribuiti alle diverse unità immobiliari che li richiederanno. Queste infrastrutture dovranno essere progettate e realizzate secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3. Il riferimento alle Guide CEI Il comma 3 dello stesso 135-bis, riconosce la possibilità di identificare con una etichetta, gli edifici predisposti con l’infrastruttura multiservizio. Chi potrà rilasciare l’etichetta è un tecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere, ai sensi del DM 37/08. Il riferimento tecnico per la progettazione di un’efficace predisposizione, come richiesta dalla legge, sono le seguenti Guide Tecniche del CEI: – CEI 306-2. Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali (a proposito si consulti l’articolo pubblicato su Sistemi integrati TV Digitale, volume 1, 2014); – CEI 64-100/1. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici;


SI_TV0314_rivista_web_ipad
To see the actual publication please follow the link above