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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014 17 La regola dell’arte Il convegno ha avuto un’impostazione molto tecnica e ha ruotato attorno al concetto della regola d’arte, vero e proprio punto d’arrivo per ogni lavoro qualificato. Claudio Pavan ha approfondito l’aspetto proprio delle leggi e delle norme ricordando l’evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni elettroniche: gli impianti di comunicazione elettronica devono essere realizzati a regola d’arte come prescritto dalla Legge n° 186 del 1° marzo 1968, che fissa le “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. Quando gli impianti sono: “…posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze… devono essere realizzati da ditte il cui responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti definiti dal DM 37/08 per gli impianti “radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere”. Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, identifica gli impianti “radiotelevisivi ed elettronici” fornendone la definizione senza discriminare tra le diverse tipologie di impianti elettronici. Per impianti radiotelevisivi ed elettronici, definiti dal DM 37/08, Art. 2, comma 1, lettera f), si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Invece, la parte di questo articolo, che recita: “ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente” non trova più applicazione in quanto la legge che regolamentava gli impianti telefonici è stata abrogata e gli impianti cui si riferiva, rientrano nella definizione del comma 1, articolo 1, del DM 37/08 Reti di comunicazione elettronica Il Decreto Legislativo 259/03, art. 1, comma 1, lettera dd) definisce le reti di comunicazione elettronica: “I sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”. Come si può osservare, per realizzare una rete di comunicazione elettronica all’interno degli edifici o delle relative pertinenze, sono necessari impianti dotati di componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati. Le reti LAN domestiche costituiscono una delle evoluzioni più significative. Il cablaggio strutturato domestico L’intervento di Francesco Sala ha approfondito le tematiche installative necessarie per ottenere lo stato dell’arte citando anche le soluzioni messe a punto da Schneider che prevedono un centro stella, quale punto di partenza di una rete Lan domestica. Tutto ruota attorno a tre elementi: cablaggio, Da sinistra: Francesco Sala, Claudio Pavan e Floriano Amidoni.


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