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Legislazione Art. 2 - Definizioni relative agli impianti Art. 3 - Imprese abilitate Le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese sono abilitate solo se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante (ovvero il Responsabile Tecnico da essi preposto con atto formale) è in possesso dei requisiti tecnico-professionali specificati dall’articolo 4. Da evidenziale che il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso anno si è espresso in favore delle imprese operanti nel settore industriale per riconoscere loro i requisiti di cui alla legge 46/90. Vengono introdotti i principi di unicità e incompatibilità al quale il Responsabile Tecnico deve attenersi: il Responsabile Tecnico deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Considerato che tale norma è destinata a entrare immediatamente in vigore, si fa presente che la stessa è suscettibile di provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. In sostanza nei casi in cui, nella situazione previgente, un medesimo soggetto avesse assunto l’incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese oggi, a fronte del nuovo divieto, sarebbe necessario 20 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 regolare le situazioni in essere con una ragionevole flessibilità, nel senso che si possa ammettere un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese e ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto. Il comma 4 riferisce che le Imprese Artigiane devono presentare la Dichiarazione di Inizio Attività unitamente alla domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane per il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. E’ auspicabile che venga individuato un procedimento che permetta al soggetto, che autocertifica il possesso dei requisiti tecnico professionali, di iniziare immediatamente l’attività senza attendere 30 giorni anche in previsione dell’entrata a regime della Comunicazione Unica. La prescrizione del comma 4 contraddice quanto previsto al comma 3. Infatti, l’Art. 19 della legge 241/90 prevede tempistiche differenziate per la presentazione di Dichiarazione Inizio Attività e domanda di iscrizione. Il comma 5, dedicato alle imprese non installatrici, obbliga queste ultime a presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per essere abilitate all’attività relativa esclusivamente alle proprie strutture interne, solo se sono dotate di Responsabile Tecnico. La definizione degli impianti televisivi ed elettronici è la seguente: “...le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione interiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente”. La novità in questo senso riguarda la totale applicabilità della legge anche agli impianti di sicurezza, mentre non viene superata la sovrapposizione tra la normativa sugli impianti e quella specifica sugli impianti telefonici interni. In particolare va sottolineato che la formulazione adottata dalla norma accosta, in modo tecnicamente erroneo, gli “impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica” – regolati in modo autonomo da apposite disposizioni di competenza del Ministero delle Comunicazioni, attualmente in via di riforma – agli “impianti di telecomunicazione” che costituiscono una tipologia di impianti completamente


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