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Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 21 diversa: infatti, a causa di tale previsione, anche gli impianti televisivi e per i servizi Fastweb e Telecom che servono la TV, impianti di trasmissione segnali, voce e dati comunemente detti cablaggi strutturati, potrebbero essere impropriamente affiancati agli impianti telefonici e, in tal senso, sarebbero indebitamente sottoposti alla medesima disciplina di autorizzazione. Vista la palese incongruenza tecnica dell’affiancamento fra impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si propone di chiarire la netta demarcazione fra le due tipologie di impianti. Non sono state specificate, invece, le definizioni degli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, impianti di climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, riscaldamento, ecc. Alla lettera d) Ordinaria manutenzione è stato introdotto il riferimento al libretto d’uso e manutenzione. Quindi anche l’installatore, idraulico o elettricista, pare debba (la cosa è in fase di definizione) predisporre il libretto d’uso e manutenzione. La lettera e) comprende anche gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica, come i fotovoltaici, gli eolici, ecc., fino a 20kW nominale. Difficile da comprendere, da un punto di vista tecnico, la limitazione a 20kW, derivante dal concetto di autoproduzione (per legge si considera auto-produttore chi consuma almeno il 70% dell’energia prodotta). Secondo questo decreto un impianto da 25kW di un Centro Commerciale può essere eseguito da imprese non abilitate. Nella stessa lettera, invece, sono stati stralciati gli impianti luminosi pubblicitari. Non è specificato, però, a quale legge sono soggetti. I requisiti di qualificazione professionale sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi. In tal senso risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale o di attestati di formazione professionale, nonché in forma di collaborazione tecnica continuativa svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare. A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, risulta necessario che nella fase transitoria siano tutelate le posizioni pendenti di quei soggetti che abbiano già maturato i requisiti secondo i termini e i criteri previsti dalla precedente 46/90, riconoscendo loro la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all’esercizio di un’impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del Regolamento. In sostanza viene riconosciuta la maturazione dei requisiti professionali nei periodi pregressi all’entrata in vigore del Regolamento e non la data di presentazione della domanda di iscrizione. Il diploma di laurea “magistrale” e non quello di diploma triennale (laura breve) in materia tecnica diventa uno dei requisiti tecnico-professionali per ottenere l’abilitazione. Nel caso l’abilitazione sia stata ottenuta per aver conseguito il diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività interessate, viene raddoppiato il periodo di inserimento nell’azienda, specificando che deve essere successivo al diploma e continuativo, inteso come tassativo e cioè senza interruzioni. Se, invece, il titolo o l’attestato viene conseguito in materia di formazione professionale, il periodo di inserimento è di almeno quattro anni consecutivi (anche con interruzioni), alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Infine, se il requisito è dovuto alla prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, il periodo non deve essere inferiore a tre anni, escluso quello computato per l’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato. Si considerano in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali anche il titolare dell’impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.


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