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Art. 1 - Ambito di applicazione Il decreto 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso (quindi civile e non civile), collocati all’interno degli stessi e delle relative pertinenze. L’estensione di competenza (civile e non civile) precedentemente veniva applicata solo agli impianti elettrici (comma 2, art. 1 DPR 447/91). Nella classificazione degli impianti ci sono novità: gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (precedentemente assegnate alla lettera b) ora fanno parte della lettera a) che comprende anche gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Resta inteso che le aziende di nuova costituzione (a far data dal 27 marzo 2008) non avranno la possibilità di potersi attivare sul calcolo degli impianti per le protezioni dalle scariche atmosferiche se non avvalendosi di studi tecnici esterni oppure un direttore tecnico interno. Rimangono alla lettera b) gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere. Mancano però definizioni chiare riguardo a: installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e confini tra di esse. Considerato che nel testo non sono previste norme di prima applicazione, si propone di applicare il seguente criterio interpretativo uniforme. L’obiettivo è riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgere la propria attività. Soprattutto di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, per le corrispondenti lettere e specifiche voci all’interno di esse, tenendo conto dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane, anche per individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare. Quindi viene riconosciuta d’ufficio una forma di “traslazione automatica” delle posizioni delle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come certificazioni o fatture) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli o requisiti professionali. Si propone, eventualmente, solo in casi straordinari in cui dallo stato di iscrizione pregressa dell’impresa non sia del tutto palese l’oggetto dell’attività specifica svolta, di riconoscere alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) la facoltà di accertare in quale ramo di attività impiantistica sia stata svolta l’attività delle imprese interessate, anche mediante documentazione da richiedere alle imprese, al fine di determinare la giusta corrispondenza rispetto alla classificazione degli impianti nelle varie lettere di cui all’art. 1 del Decreto. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 19


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