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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 29 condizioni impiantistiche adatte per soddisfare il diritto, perché, all’art. 40 ultimo capoverso del comma 1 recita: ... omissis... per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali... omissis. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari. In molte zone la Legge 166 non è ancora applicata. Se gli impianti d’antenna fossero realizzati seguendo i suggerimenti che sono riportati nelle Guide Tecniche CEI (306-2; 100- 7 terza edizione; 64-100/1 e 64-100/2), non esisterebbe più il problema della “limitazione del diritto d’antenna”. Cosa fare in caso di problemi Torniamo al nostro utente che abita in un condominio e vuol sapere cosa può fare. Può trovare la soluzione nel nuovo Decreto Ministeriale 11 novembre 2005 “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”. Il decreto (emanato in ottemperanza al dettato del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03) è stato pubblicato sulla G.U. n 271 del 21 novembre 2005. Il documento si compone in dieci articoli e proprio l’ultimo fornisce una prima risposta a questi quesiti: Art. 10, comma 2: gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria. Significa che, male che vada, al primo Legge n° 554 del 6 maggio 1940 La “storia” inizia nel lontano 1940 e precisamente il 14 giugno quando sulla Gazzetta Ufficiale n° 138 viene pubblicata la legge 6 maggio 1940 n. 554 presumibilmente finalizzata a favorire la diffusione della radio che stava “entrando” lentamente nelle case degli Italiani, con qualche problema per l’installazione dell’antenna. Considerate le dimensioni, non mancavano le lamentele dei condomini che arrivavano ad impedire l’installazione. Così la legge 554/40 contribuì ad agevolare le installazioni; ecco il testo dei primi tre articoli: Art. 1 I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. Art. 2 Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell’art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. Art. 3 Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, né per questo deve alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell’aereo.


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