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Legislazione Lo Switch off darà l’opportunità a molti immobili di fare ordine sui tetti e di installare impianti centralizzati intervento di manutenzione straordinaria il nostro utente potrà vedere soddisfatte le sue aspettative. Vediamo cosa prevede il decreto, cominciando dall’art. 1, ovvero lo “scopo” che si prefigge: favorire gli impianti centralizzati per motivi estetici e funzionali, (e si aggiunge: fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259... ovvero il già citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche, vedi riquadro Decreto Legislativo 259/03). Come vengono suddivisi i segnali televisivi Proseguendo, l’Art. 2 del Decreto fornisce le definizioni dei termini usati e identifica tra i vari termini anche i segnali suddividendoli in: - terrestri primari - terrestri secondari - satellitari - altri segnali 30 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 Gli altri articoli forniscono indicazioni per: - caratteristiche generali - divieti di discriminazione - qualità di ricezione - criteri realizzativi - individuazione dei segnali - distribuzione dei segnali - documentazione tecnica - efficacia Decreto Legislativo 259/2003 Passano gli anni ma lo spirito della legge 554 del 1940 è sempre presente, anche ai giorni nostri: lo ritroviamo nel DLgs del 1° agosto 2003 n. 259 conosciuto come il “Codice delle comunicazioni elettroniche”; l’articolo è il 91 ed ha titolo: “Limitazioni legali della proprietà”. Il testo dell’Art. 91 ai commi 2, 3 e 4 è il seguente: 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Il testo dell’Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica, al comma 1, invece, dice: 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.


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