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Requisiti tecnico-professionali Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 4 - 2009 25 Rispetto a quanto previsto dalla L. 46/90 nell’articolo 4, comma 1, del DM 37/08 nella lettera b) si raddoppia (da 1 a 2 anni) il periodo di inserimento nell’azienda chiarendo che tale periodo deve essere successivo al diploma di scuola secondaria e continuativo. Inoltre, quando si parla di “un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi”, non è chiaro in che modo considerare brevi interruzioni temporali tra due impieghi successivi. Anche per la lettera c) “titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale” viene raddoppiato (da 2 a 4 anni) il periodo di inserimento in azienda che deve essere consecutivo. Oltre a ribadire i problemi di interpretazione rispetto al concetto di “continuità”, in questo caso non viene specificato se il periodo di inserimento debba o meno essere successivo al conseguimento del titolo di studio. La norma recita infatti la dizione “previo un periodo di inserimento”, mentre nella precedente lettera b) è chiarito che il diploma o la qualifica dovranno essere “seguiti da un periodo di inserimento”. In questo caso, le precisazioni dell’Ufficio Legislativo del MSE contenute in una nota del 22 aprile 2008 sciolgono alcuni dubbi interpretativi: la differenza semantica tra lettera b) e c) riferita alle frasi “seguito da un periodo” e “previo periodo” è, su esplicita ammissione del Ministero, un evidente refuso. Il periodo di inserimento in un’impresa del settore deve essere successivo al conseguimento del titolo di studio ed i termini “continuativi” e “consecutivi” sono sinonimi: non è quindi ammessa interruzione. Restano irrisolti due problemi di non poco conto: 1. nel caso il periodo di inserimento debba essere successivo al conseguimento del titolo di studio (diploma o attestato di formazione professionale) sarebbero ingiustamente penalizzati gli studenti lavoratori o, comunque, chi contemporaneamente studia e lavora; 2. non ammettere alcuna interruzione nel periodo di inserimento in azienda significa discriminare chi si trovasse in una temporanea situazione di disoccupazione tra un licenziamento ed una successiva assunzione. Inoltre: • se un soggetto ha conseguito i requisiti prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 (27 marzo 2008), ma non ha fatto denuncia di inizio attività, l’abilitazione può essergli data anche successivamente? • se un soggetto stava facendo il suo periodo di inserimento in vigenza di L. 46/90 (1 anno per la lettera b) e 2 anni per la lettera c) l’entrata in vigore del DM 37/08 modifica i tempi del suo periodo di inserimento? A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale ed in conformità al generale principio dell’ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, in sede di prima applicazione riteniamo debbano essere tutelate le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008), avessero già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all’esercizio di una impresa di installazione, ancorché abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane (AIA) o al Registro Imprese (RI) dopo l’entrata in vigore del decreto. A nostro avviso, proprio per il principio “dell’ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum)” richiamato dal MSE nella nota dell’Ufficio Legislativo del 22.04.2008, la tutela deve essere estesa anche alle posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del DM 37/08, stavano ancora maturando i requisiti previsti ed a questi soggetti deve essere consentito di svolgere il periodo di inserimento in una azienda abilitata secondo le modalità previste dalla disciplina in vigore (L. 46/90) alla data dell’inizio del loro periodo di inserimento.


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