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Nell’articolo 3, comma 2 si dice che “Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività”. Vengono pertanto introdotte le specifiche di unicità dell’incarico di responsabile tecnico e dell’incompatibilità di tale incarico con altre attività di carattere continuativo. Vi sono almeno tre serie di problemi: 1. come risolvere preesistenti situazioni di pluralità di responsabilità tecnica? Ad esempio il caso di un imprenditore titolare di impresa o di un professionista responsabile tecnico di due o più imprese 2. l’incompatibilità con altre attività continuative comprende anche i casi di occupazione part-time o di occupazione stagionale? 3. come deve essere considerata la prestazione remunerata una tantum di amministratore, presidente o consigliere di altre società? Nel primo caso il MSE (v. nota dell’Ufficio Legislativo del 22.04.2008) non interviene nell’interpretazione della norma, ma auspica che la stessa venga applicata con ragionevolezza e che le Camere di Commercio fissino un ragionevole lasso di tempo per la Abilitazioni delle imprese 26 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 4 - 2009 regolarizzazione, durante il quale i Responsabili Tecnici di più imprese possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e le imprese che restano prive di un RT possano individuare il nuovo RT. Il Ministero ritiene quindi opportuno “che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro”, termine che potrà anche essere modificato dalle Regioni, e quindi dalle CPA, che sono competenti in termini di artigianato. Tale previsione però potrebbe anche comportare differenze nei termini temporali tra quanto decidono le Camere di Commercio e le Regioni. Pertanto, per evitare modalità temporali diverse da Regione e Regione, nel caso di più imprese con lo stesso responsabile tecnico, è a nostro avviso il Ministero che deve individuare il periodo di tempo (ad es. 1 anno) entro il quale le imprese che, con l’entrata in vigore delle disposizioni del DM 37/08 si dovessero temporaneamente trovare prive di responsabile tecnico, devono dotarsi di un nuovo R.T. In merito ai casi di cui ai punti 2 e 3, l’incompatibilità con ogni altra attività continuativa deve intendersi, a nostro avviso, riferita ad attività di lavoro subordinato. Responsabile tecnico L’ambito di applicazione del DM 37/08 amplia quello della L. 46/90 che era limitato agli edifici adibiti ad uso civile e viene esteso a tutte le casistiche di immobili per ogni tipologia di impianto. Considerato che nel testo non sono previste indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, occorre chiarire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale che, alla data di entrata in vigore del Decreto, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, che hanno operato su impianti in edifici adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/90, “si considerano abilitate all’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all’interno di esse, di cui all’ articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. Si deve pertanto riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti sinora escluse dalla L. 46/90, il diritto di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle Conoscere


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