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La formazione in 6 punti 1. Eseguita da una persona esperta che conosca la materia in maniera approfondita 2. Svolta sul luogo di lavoro 3. Puntualmente aggiornata in occasione di nuovi rischi 4. Particolare per il rappresentante dei lavoratori 5. Svolta in orario di lavoro 6. Completamente gratuita per i dipendenti ed a carico del datore di lavoro protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; – Formazione Specifica: destinata ai lavoratori esposti a rischio e relativa ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, oltre che alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Normalmente la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e quindi in occasione dell’assunzione, oppure quando si cambia mansione, oppure quando vengono introdotte nell’attività di lavoro nuove attrezzature o sostanze pericolose. Ma non è tutto, i dettami legislativi scendono nel dettaglio, ponendo l’attenzione sui tempi e contenuti minimi della formazione, che variano a seconda della mansione e dei livelli di rischio. Informazione L’informazione costituisce il punto preliminare, il primo step da affrontare all’inizio di un rapporto di lavoro, e che per questo risulta fondamentale. Va chiarito che con il termine “informazione” ci si riferisce a rendere edotti i propri lavoratori sui rischi specifici delle lavorazioni che andranno ad eseguire, come Articolo 73-Informazione, formazione e addestramento Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013 41 COSA DICE LA LEGGE 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.


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