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Approfondire Questo il testo dell’art. 2, nel D.Lgs. 198/10 che è stato abrogato con la legge 98/13 Art. 2 - Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica 1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare: a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1; b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica; c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a); d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a); e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori; f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1. 3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. 4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. 22 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013 Nota bene Attenzione a non confondere la liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, con i lavori di installazione degli impianti di cablaggio strutturato e di comunicazione in genere quando sono posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati’ e nel D.Lgs.259/03, Art.209 cioè impianti con caratteristiche idonee alla ‘fruizione di servizi di comunicazione elettronica’. Ricordiamo che il D.Lgs. 259/03 è il ‘codice delle comunicazioni elettroniche’, ossia la legge emanata nel 2003 che regola tutto il settore delle comunicazioni (di tutte le forme di comunicazioni, dalle antenne TV alla telefonia). Gli impianti di cablaggio strutturato, hanno soppiantato i vecchi ‘impianti telefonici’, e sono, come tutti gli impianti tecnologici, “… posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. …” (cfr. art.1, comma 1 DM 37/08). Per il cablaggio strutturato necessaria la lettera b) del DM 37/08 Tutti gli installatori in possesso dei requisiti previsti per gli impianti ‘radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere’, cioè la lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08, possono realizzare impianti di cablaggio strutturato anche quando questi impianti sono, o dovranno essere, ‘allacciati alla rete pubblica’, compresi i casi in cui l’allacciamento coinvolga più di due linee telefoniche. Per avere la certezza di realizzare tali impianti a regola d’arte, progettisti e installatori possono applicare le prescrizioni delle Norme CEI EN 50173 e 50174 (serie). Inoltre, possono avvalersi della nuova edizione della Guida CEI 306-2 per gli impianti in edifici residenziali (compreso piccoli uffici, ecc.). Se si considerano le difficoltà ancora presenti nel settore impianti a causa anche della crisi dell’edilizia, la liberalizzazione introdotta dall’articolo 10 della legge 9 agosto 2013 n. 98, potrebbe costituire un occasione per la massiccia diffusione degli impianti LAN nel residenziale. È opportuno ricordare che le soluzioni Wi-Fi non assicurano sempre e in ogni contesto la stabilità funzionale che può garantire il cablaggio. Le bande di frequenza utilizzate, soprattutto


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