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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013 23 prima Art. 10 nel Decreto Legge 69/2013 entrato in vigore il 22 giugno 2013 (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) Art. 10 - (Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica) Comma 1 L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address). Comma 2 La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Comma 3 Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 2 è soppresso; b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato”. dopo Art. 10 risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione del 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 194 del 20 Agosto 2013) Art. 10 - (Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica) Comma 1 L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. Comma 2 (soppresso) Comma 3 Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 2 è abrogato; b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato”. quella a 2,4 GHz sono piuttosto congestionate e, quando in un edificio sono presenti numerose reti Wi-Fi si possono creare interferenze. Il cablaggio non soffre dei problemi interferenziali che tipicamente affliggono i segnali radioelettrici ed è in grado, se realizzato bene, di assicurare una maggiore stabilità di collegamento. Certamente le soluzioni Wi-Fi possono rappresentare una comoda soluzione quando risulta impossibile effettuare il cablaggio. Inoltre, le reti wireless devono essere considerate complementari al cablaggio, per realizzare una sorta di estensione del cablaggio stesso che assicuri la mobilità di prossimità. L’utilizzo di Access Point può anche essere inteso per raccogliere il traffico generato dai dispositivi mobili presenti nell’area di prossimità, senza pretendere di avere una copertura totale su tutto l’appartamento. Gli antennisti, che già conoscono gli impianti interni per la distribuzione dei segnali TV, possono offrire ai propri clienti la soluzione cablata realizzando piccole reti LAN domestiche. Ad esempio, utilizzando le quattro porte che tipicamente sono presenti sui router distribuiti dai gestori del servizio ADSL, è possibile realizzare la rete interna sfruttando la canalizzazione destinata ai cavi coassiali per la televisione. Infatti, il cavo a coppie simmetriche può coesistere con il cavo coassiale senza problemi di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica. Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato e Membro segretario SC 100D del CEI


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