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CINQUE DOMANDE FREQUENTI In azienda, è obbligatorio designare un responsabile della gestione delle emergenze? «Assolutamente sì, e la responsabilità è a cura del datore di lavoro». Un lavoratore può rifiutare questo tipo di designazione? «Salvo che per un motivo giustificato, in riferimento all’articolo di legge n°43 comma 3 dlgs 81/08, i lavoratori non possono rifiutare la designazione». Può direttamente, lo stesso datore di lavoro, assolvere questo compito? «Certo, il datore di lavoro può ottemperare alla diretta gestione delle emergenze a patto che sia sempre presente nel luogo di svolgimento del lavoro». Ogni quanto va ripetuta la formazione del “primo soccorso”? «Il personale addetto a questo tipo di emergenza è tenuto a ripetere la formazione ogni tre anni». In caso di persistenza delle condizioni di pericolo, il lavoratore può rifiutare la ripresa della propria attività? «Assolutamente sì. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato». Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013 27 COSA DICE LA LEGGE Gestione delle emergenze Art. 43. Disposizioni generali 1) Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2) Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46. 3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. 4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Obblighi del lavoratore Le disposizioni generali relative alla gestione delle emergenze vengono racchiuse nell’articolo 43 del Decreto Legislativo 81/08 (vedi box dedicato). Attraverso uno dei punti che riassumono tali disposizioni, viene chiarita in modo inequivocabile la posizione di obbligatorietà, da parte del lavoratore, nel rispondere positivamente alla designazione decisa dal datore di lavoro: “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”. Ciò significa, tra l’altro, che per aziende strutturate con un numero consistente di dipendenti sia predisposto più di un singolo lavoratore per la gestione delle emergenze. Un aspetto, questo, che approfondiremo nel corso dell’articolo.


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