Page 29

qua03_Icopertina st.indd

DM 37 - Art. 4 Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 29 di operaio specializzato, esattamente come prescriveva la precedente 46/90. Però è stato precisato, su espressa richiesta della Confartigianato e mia in particolare, che sono esclusi i periodi di apprendistato e operaio qualificato». E quindi? «Se facciamo un rapido calcolo sul periodo totale che deve passare per ottenere i requisiti vediamo che 4 anni sono necessari come apprendista, 3 come operaio qualificato e 3 come operaio specializzato: ci vogliono 10 anni prima di ottenere la qualifica professionale”. Con la precedente 46/90, è capitato che il triennio trascorso come operaio qualificato veniva considerato valido; ora con il DM 37 la cosa viene esclusa a priori». Anche i titolari, i soci e i collaboratori familiari possono aver riconosciuti i requisiti solo dopo aver trascorso un periodo di inserimento in azienda non inferiore ai sei anni.


qua03_Icopertina st.indd
To see the actual publication please follow the link above