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DM 37 - Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 27 o specie; e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Luciano Mattozzi, presidente di Confartigianato Impianti e Cavaliere al merito della Repubblica di impianti (di qualsivoglia natura) non di civile abitazione. E diventava automaticamente installatore senza bisogno di ottenere alcun requisito di abilitazione». Il nuovo decreto 37 ha riordinato in modo adeguato, su espresse richieste delle Confederazioni, anche le tipologie d’impianto così da ottenere maggior omogeneità rispetto alle lettere di abilitazione, che non aumentano di numero. «Vi ricordate - sottolinea Mattozzi - la polemica generata dagli impianti idonei alle scariche atmosferiche? Appartenevano alla lettera b) e gli installatori d’impianti d’antenna avevano l’autorizzazione a realizzare tali impianti senza conoscere a fondo la materia. Il DM 37, invece, li ha trasferiti nella lettera a), quindi fra gli impianti elettrici. Sempre nella lettera a) sono stati inseriti anche gli impianti di produzione di energia elettrica fino a 20kW, come gli impianti eolici o fotovoltaici». Aggiunge Mattozzi: «in effetti non è chiaro perché si è posto il limite fino a 20kW, ma è comunque positivo che anche questa tipologia di impianti è stata disciplinata».


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