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Manutenzioni e ristrutturazioni nel settore edilizio IVA AGEVOLATA AL 10% (Art.1, comma 18) Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2008 27 È prorogata fino al 31/12/2010 anche l’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (sono quindi esclusi dall’agevolazione le spese relative ai fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche). La riduzione temporale al 10% dell’aliquota IVA in questione compete sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e riguarda solamente gli interventi di cui art. 3, comma 1 lett. a) e/o b) D.P.R. 380/2001, in quanto gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d) ed f) D.P.R. 380/2001 godono in via permanente dell’aliquota ridotta. Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa si intendono: – singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa é situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata); – interi fabbricati con piú del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (l’aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unitá non abitative situate nell’edificio); – edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa; – edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettivitá (es. orfanotrofi, ospizi, conventi). L’ applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che: – non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori; – tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’ intervento. Qualora vengano impiegati beni di “valore significativo” l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il D.M. del 29 dicembre 1999 stabilisce che i “beni significativi” sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e ricircola d’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Si ricorda, inoltre, che si applica l’aliquota ridotta al 4% sui beni acquistati per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso (a prescindere che si tratti di prima o seconda casa) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali e delle opere di urbanizzazione prima e secondaria. A titolo esemplificativo, possono essere considerati beni assoggettabili all’aliquota del 4% ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, gas e i caminetti. Naturalmente le relative prestazioni per la posa in opera saranno assoggettate ad aliquota ridotta. Non sono, invece, ammessi a fruire dell’aliquota IVA al 4% quei prodotti non finiti (quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, gesso, ecc.). Per beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10% sono quindi confermate le medesime modalità applicative già precedentemente in vigore ad eccezione dell’obbligo di esplicitare sulle fatture il costo della manodopera che non è più previsto. Si ringrazia per la collaborazione Davide Bonori della CNA di Bologna e Alberto Zanellati, Vice Presidente CNA Installazione Impianti Per eventuali chiarimenti: www.cna.it installazione.impianti@cna.it


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