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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 4 - 2009 29 Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259: obbligo di non discriminazione tra tecnologie e tra gli utenti stessi, definito nel DM 11- 11-2005. Art 4, comma 3, lettera h: “garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata”. Art. 209, comma 1: “I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali”. Art. 91, comma 2: “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”. Art. 91, comma 4: “Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”. Art. 209, comma 4: “Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero”. Decreto Ministeriale 11 novembre 2005 (applicazione del D. Lgs. 259/03, art.209, comma 4) Art. 4, comma 1: “Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari”. Art. 4, comma 2: “L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze”. Art. 10, comma 2: “Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria”. Alcuni esempi Facciamo ora alcuni esempi per chiarire meglio questi concetti. Nel primo caso consideriamo un edificio multiunità dotato di impianto d’antenna centralizzato per i segnali terrestri, attraverso cui vengono distribuiti un limitato numero di segnali: se un inquilino non riceve un segnale terrestre perché non presente tra quelli ricevuti dalle antenne e distribuiti nell’impianto, di fatto è limitato nei suoi diritti. Nel secondo caso, consideriamo un problema legato alla ricezione satellitare centralizzata con tecnologia multiswitch, che assicura la ricezione di tutto il ricevibile a ciascun utente, ma con un’unica posizione orbitale: se un inquilino non può ricevere un segnale satellitare proveniente da un satellite che si trova in una posizione orbitale diversa da quella su cui è direzionata la parabola dell’impianto centralizzato, di fatto è limitato nei suoi diritti. Nel terzo esempio l’edificio multiunità è dotato di impianto d’antenna centralizzato per i segnali terrestri e satellitari, ma con accesso al tetto attraverso una mansarda o con cavidotti di sezione appena sufficiente al passaggio dei cavi esistenti. Se un inquilino che occupa una delle unità immobiliari desidera accedere alla rete a larga banda con un sistema SAT bidirezionale, ma non ha la possibilità di accedere al tetto (se non facendo valere il “diritto d’antenna” con tutte le difficoltà che comporta) o nei cavidotti non c’è spazio sufficiente per i cavi necessari al collegamento, di fatto è limitato nei suoi diritti. Le GUIDE CEI Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato alcune Guide utili sia per fornire indicazioni tecniche relative alla funzionalità dell’impianto, sia per le infrastrutture. Le Guide CEI


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