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L’origine della Legge la Direttiva europea 2014/61/EU La Legge 164 recepisce una Direttiva Europea espressamene dedicata a “Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La Direttiva Europea 2014/61/EU del 15 maggio 2014 fa leva su diversi aspetti, di fondamentale importanza per la nostra società: l’importanza crescente dell’economia digitale, la diffusione della banda larga ad alta velocità, la rapida evoluzione tecnologica, la domanda crescente di servizi elettronici e la riduzione dei costi di installazione determinata dalla disponibilità di migliori infrastrutture passive come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto. Per raggiungere l’obiettivo è necessario abbattere gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere, per evitare che si ripetano in futuro situazioni che non prevedono spazi adeguati per gli aggiornamenti tecnologici. Neutralità tecnologica La Direttiva Europea non fa alcun accenno alla soluzione tecnologica da adottare, i punti salienti sono stati riassunti nella Tabella qui a fianco. Le principali differenze con la Legge 164/2014 riguardano due aspetti: – l’entrata in vigore, l’Italia ha recepito la Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2015 Speciale Legge 164 11 direttiva 18 mesi prima della scadenza – la fibra ottica, argomento importante per gli operatori telefonici. Contrariamente alla Direttiva Europea che fa esplicito riferimento a infrastrutture passive come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, ecc. escludendo: “i cavi, compresa la fibra inattiva, …”. il legislatore Italiano ha voluto inserire anche “gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica…”. È possibile che tale scelta si spieghi con le caratteristiche dei cavi in fibra, da considerarsi come ulteriori ‘tubi’ (che si aggiungono ai corrugati vuoti per i cavi in rame) attraverso cui potranno transitare i segnali di future apparecchiature. La presenza dei tubi vuoti e della fibra assicurano la neutralità tecnologica dell’infrastruttura fisica multiservizio e garantiscono i ‘diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica’ (cfr. D.Lgs. 259/03). Direttiva Europea 2014/61/EU La Direttiva esamina e fornisce indicazioni per due ambienti distinti: Infrastrutture per il territorio pubblico (sono coinvolti gli operatori e le amministrazioni pubbliche) e infrastrutture interne agli edifici (sono coinvolti i costruttori e indirettamente gli installatori). Applicazione: domande presentate dopo il 31 dicembre 2016 La Direttiva chiede agli stati membri di adottare: Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nota: la Direttiva descrive attraverso un lungo elenco di ‘considerata’ le motivazioni che concorrono a rallentare e/o impedire l’accesso agevole e a costi contenuti ai servizi di comunicazione elettronica. Possibilità di beneficiare dell’etichetta volontaria Predisposizione alla Banda Larga Per raggiungere gli obiettivi servono: 1. Infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità escluso i cavi e la fibra inattiva (spenta) 2. Punto di accesso Definizione di infrastruttura fisica Tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete. Ad esempio: tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali; i cavi, compresa la fibra inattiva, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/ CE del Consiglio (1) non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi della presente direttiva. Nota: la Direttiva esclude esplicitamente i cavi, compresa la fibra inattiva (spenta). Definizione di infrastruttura fisica interna all’edificio È l’infrastruttura fisica o le installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi gli elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, quando permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. Nota: si evidenzia che la Direttiva considera l’infrastruttura ‘vuota’, cioè destinata ad ospitare i cavi e gli apparati costituenti la rete di accesso. Definizione di infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità Infrastruttura destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (minimo 30 Mbit/s). La predisposizione è adeguata quando consente di ospitare soluzioni d’impianto in grado di assicurare velocità superiori a 30 Mbit/s a prescindere dalle soluzioni (rame o fibra) nel rispetto della ‘neutralità tecnologica’ richiamata sia dalla direttiva, sia dal codice delle comunicazioni elettorniche in Italia.


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