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Art. 12 - Cartello informativo Deve essere l’impresa installatrice, e non più il committente, ad affliggere il cartello con i propri dati. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 25 Art. 11 Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo Art. 13 Documentazione È stato abrogato. Prevedeva che l’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti, e che la documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti fosse consegnata all’acquirente dell’immobile o al suo utilizzatore, a seguito della stipula di contratti di locazione o comodato. Viene disposto che entro il 31 marzo 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico emani uno o più decreti al fine di semplificare le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici nonché di adempimenti a carico dei proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese. Le Confederazioni non hanno accolto favorevolmente la cancellazione di questo articolo perchè viene meno la sicurezza sugli impianti delle abitazioni. Art. 15 - Sanzioni Vengono modificate le seguenti sanzioni: – per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità o per dichiarazione mendace da € 100 a € 1.000 (erano da L. 1.000.000 a L. 10.000.000) – per tutte le altre violazioni da € 1.000 a € 10.000 (per le violazioni compiute dal committente erano da L. 1000.000 a L. 5000.000). Si ringrazia per la collaborazione Alberto Zanellati, Vice Presidente CNA Installazione Impianti. Per eventuali chiarimenti: www.cna.it - installazione.impianti@cna.it L’obbligo di deposito presso lo sportello unico a carico delle imprese riguarda esclusivamente le due ipotesi indicate dalla norma, dovendosi intendere per “rifacimento” solo l’intervento di natura strutturale consistente in una trasformazione dell’impianto, escludendo pertanto ogni altro tipo di intervento consistente in ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto esistente (ai sensi delle definizioni tecniche reperibili nella normativa tecnica). La presentazione della dichiarazione di conformità al Comune deve essere effettuata direttamente dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività nell’ambito degli adempimenti spettanti allo stesso in base alle procedure dettate dal TU Edilizia per il rilascio del permesso di costruire, per la DIA e per il rilascio dell’agibilità. E’ stato chiarito che le sanzioni per le violazioni sono irrogate dalla CCIAA, ma non cosa si deve fare nel caso in cui non esista lo Sportello Unico. Art. 14 Finanziamento dell’attività normativa tecnica UNI e CEI non hanno più alcun obbligo di rendicontazione delle attività svolte con i finanziamenti ricevuti.


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