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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2008 23 Al comma 1 è stato specificato che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al committente al termine dei lavori dove, per termine dei lavori, si intende anche l’effettuazione delle verifiche. Inoltre, il progetto deve sempre essere allegato alla dichiarazione di conformità. Si può dedurre che sono soggetti all’obbligo: installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria. Peraltro, la manutenzione straordinaria non obbliga alla realizzazione di un progetto, salvo non venga realizzata in ambienti soggetti a progetto (ad esempio impianti superiori a 6 kW o aree superiori a 200 mq). Nei casi in cui il progetto è redatto dall’impresa stessa, esso equivale allo schema dell’impianto. Sebbene nella dichiarazione e nel progetto debbano essere sempre espressamente indicate la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto, nel modello di cui agli Allegati I e II del Decreto 37/08 non è prevista l’indicazione della compatibilità tecnica. Oltre a ciò, viene specificato che anche gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici devono rilasciare la dichiarazione di conformità. Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo. Questa dichiarazione può essere redatta dal responsabile tecnico dell’azienda con almeno 5 anni di attività e che abbia i relativi requisiti negli impianti non soggetti a progetto. Per gli impianti soggetti a progetto ci vuole un perito o un ingegnere iscritto all’albo che abbia attinenza alla materia e, inoltre, che abbia maturato non meno di 5 anni di esperienza nel settore. Al fine di applicare correttamente la norma, si propone di precisare che la responsabilità dell’installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell’elaborato tecnico progettuale facente parte della dichiarazione di conformità (ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7, comma 2). In nessun caso tale responsabilità può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto. Considerato che il Regolamento non ha precisato forma e contenuto della DIchiarazione di RIspondenza - DI.RI. (mentre è stato adottato un modello per la dichiarazione di conformità) e dato che la norma ammette la possibilità di sostituire la dichiarazione di conformità con la DI.RI., si propone di chiarire che la funzione della DI.RI è assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l’impianto è conforme alla regola d’arte, riportando alcuni dei contenuti essenziali desumibili dalla stessa Dichiarazione di conformità (ad es. attinenti all’impresa, al responsabile tecnico, agli elementi del sopralluogo e degli accertamenti effettuati, ai referti delle eventuali prove strumentali, ad eventuali allegati tecnici). In particolare, si propone di chiarire che la conformità dei predetti impianti debba essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute. NOVITA’ L’utente che richieda la fornitura (energia, gas, ecc.) dovrà consegnare una copia della dichiarazione di conformità alla società che eroga il servizio, per non correre il rischio di vedersi sospesa l’erogazione della fornitura stessa. Art. 7 - Dichiarazione di conformità


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