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Normative Energia prodotta da sistemi “puliti” le nuove regole La sede regionale CNA dell’Emilia Romagna, a Bologna 24 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 prodotta sistemi le nuove Il servizio dello scambio sul posto permette a chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti di potenza fino a 200 kW) o da sistemi cogenerativi ad alto rendimento (di potenza fino a 200 kW) di utilizzare la rete elettrica come strumento per immagazzinare l’energia prodotta ma non contestualmente consumata, per poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. Si tratta quindi di un meccanismo che agevola chi intende installare impianti “puliti” per la produzione di energia elettrica per autoconsumo in quanto consente di ottenere un risparmio sull’energia consumata e autoprodotta. Relativamente agli impianti alimentati con fonte energetica rinnovabile (F.E.R.), il campo di applicazione è stato esteso con il DM del 18 dicembre 2008 per cui possono beneficiare del servizio di scambio sul posto gli impianti a F.E.R.di potenza fino a 20 kW entrati in esercizio in qualsiasi momento e quelli da 20 kW in su, fino a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 31/12/2007 (dato che il citato DM è una disposizione attuativa della Finanziaria 2008 che prevedeva tale estensione). Con la Deliberazione ARG/elt 74/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sono state introdotte nuove regole per l’applicazione del servizio dello scambio sul posto, entrate in vigore dal 1° gennaio 2009. Le nuove disposizioni relative allo scambio sul posto non determinano alcun cambiamento sul sistema di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da sistemi fotovoltaici mediante l’erogazione delle tariffe previste dal decreto del “Conto Energia”. Scambio sul posto: com’era prima Il meccanismo dello scambio sul posto definito dalla precedente normativa (Delibera AEEG n.28 del 2006), in vigore fino al 31 dicembre 2008, prevedeva l’effettuazione di un saldo annuo, in termini di kWh, tra energia elettrica immessa in rete ed energia elettrica prelevata: saldo annuo (kWh) = EE immessa nell’anno - EE prelevata nell’anno dove EE significa Energia Elettrica. In caso di saldo positivo l’utente del servizio di scambio sul posto non doveva pagare nulla in bolletta e il valore del saldo costituiva un credito di energia utilizzabile dall’utente nei 3 anni successivi a quello in cui tale credito era stato maturato. In caso invece di saldo negativo l’utente del servizio di scambio sul posto doveva pagare una bolletta il cui importo veniva determinato in funzione del valore del suddetto saldo. Scambio sul posto: com’è oggi Le regole stabilite dalla Deliberazione ARG/elt 74/08 prevedono che si proceda ad una regolazione economica dei due flussi (in prelievo ed immissione). Per i flussi in prelievo la regolazione economica per l’utente del servizio di scambio sul posto avviene con le società di vendita (ovvero l’utente del servizio paga in bolletta, alla società che gli vende l’elettricità, un corrispettivo dovuto per l’intero ammontare di energia elettrica prelevata dalla rete); per i flussi in immissione invece la regolazione economica viene effettuata dal GSE, soggetto unico cui l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha affidato il compito di erogazione del servizio di scambio sul posto. Il GSE provvede ad erogare all’utente del servizio di scambio sul posto un corrispettivo (definito contributo in conto scambio, CS) in rimborso della quota di energia scambiata con la rete su cui l’utente ha comunque


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