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Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010 49 prima su carta e per poi passare nella fase successiva alla realizzazione dell’impianto. Nel D.M. 37/08 tutti gli impianti devono avere un progetto, per lavorare in totale sicurezza. Occorre pensare correttamente l’impianto, che deve essere bene installato e provvisto di componenti affidabili, concetto che viene tradotto nella normativa con il termine “regola d’arte”. Con regola d’arte si intende una serie di controlli e un modo di operare che portano l’impianto ad essere eseguito correttamente. Ci sono 4 requisiti che devono essere tenuti sotto controllo e valutati in fase di progettazione: progettazione, installazione, scelta dei componenti e manutenzione (o indicazione del tempo di vita). Da sottolineare la parte di manutenzione che spesso viene trascurata e che è stata rafforzata nel D.M. 37/08. Se si parla di intervento che non sia considerato manutenzione straordinaria, non deve essere fatta la Dichiarazione di Conformità. Non va fatta, quindi, per interventi ritenuti di ordinaria amministrazione, come la manutenzione ordinaria. Inoltre, quando si esegue la DI.CO con la 46/90 bisognava inviare copia alla Camera di Commercio ora, con il D.M. 37/08 non è più necessario. Progettazione obbligatoria degli impianti Gli interventi di nuova installazione, di ampliamento o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di ascensori, impianti di cantiere e dell’installazione di apparecchi per usi domestici. Negli impianti più complessi il progettista deve essere un professionista iscritto all’albo, in tutti gli altri impianti il progetto può essere eseguito dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice e può coesistere nello schema d’impianto. L’obbligo di progetto da parte di un professionista è esteso a: – Servizi condominiali con potenza impegnata maggiore di 6kW; – Unità abitative con Potenza impegnata maggiore di 6kW o superficie maggiore di 400 mq; – Unità immobiliari ad uso non civile con potenza impegnata maggiore di 6 kW o superficie maggiore di 200 mq o, ancora alimentate a tensione maggiore di 1.200 V – Impianti realizzati con lampade fluorescenti aventi particolari caratteristiche; – Impianti elettrici in locali con particolari specifiche di sicurezza. Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere vanno progettati da un professionista iscritto all’albo quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetto da parte di un professionista. Nei casi di obbligo di progetto relativo ad impianto connesso ad intervento edilizio per cui è richiesta la DIA (o un Permesso a Costruire), tale progetto dell’impianto deve essere depositato assieme al progetto edilizio presso lo Sportello Unico del Comune (o Ufficio Tecnico), a cura del soggetto che presenta DIA. All’installatore è consentito progettare gli impianti più semplici, consenso peraltro espresso anche dalla 46/90 secondo la quale gli impianti più semplici erano eseguiti in autonomia dall’impresa installatrice. Cosa allegare: prima e dopo, 46/90 e 37/08 a confronto Prima: nella 46/90, le voci legate agli allegati che andavano a corredare la Dichiarazione di Conformità per impianti semplici erano due: schema dell’impianto e relazione con tipologie di materiali usati. Dopo: con il D.M. 37/08 i punti rimangono sempre due gli allegati alla Dichiarazione di Conformità. Il primo allegato è il Progetto redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice, il secondo è la Relazione con Il convegno organizzato da CNA e IPLAB è stato molto seguito dagli installatori che hanno visitato la manifestazione All Digital


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